Che cosa significa ONLUS ?
E' l’acronimo di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale" ed e' un termine coniato dal Decreto Legge numero 460/97; indica le organizzazioni NO-PROFIT che devono rispettare determinati criteri stabiliti nel decreto.
Che cosa significa "NO-PROFIT" ?
"NO PROFIT" significa senza fini di lucro.
Sono soggetti NO-PROFIT associazioni, organizzazioni, cooperative dove è specificato nel proprio statuto che l'eventuale utile non puo' essere diviso tra i soci ma deve essere reinvestito per l'attivita' e, nel caso di estinzione, i beni che residuano saranno devoluti ad enti che perseguono finalita' analoghe, sotto il controllo di un apposito Organismo Pubblico.
Ma quali sono i criteri fissati dal Decreto 460/97 ?
Ecco che cosa prescrive l'articolo 10 di tale decreto:
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 Agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Un'organizzazione ONLUS lo e' per sempre ?
No, sino a che perdurano scopi sociali e comportamenti aderenti alla legge la qualifica persiste, altrimenti viene a cessare, o per iniziativa della stessa Organizzazione che vi rinuncia, spesso perche' eccessivamente impegnativi, oppure per provvedimenti motivati della pubblica amministrazione ( Agenzia delle Entrate ), quando vengano accertati comportamenti difformi dalle norme previste per le ONLUS.
PER CONCLUDERE:
Decidere di assumere o mantenere lo status di ONLUS e' una scelta importante ma non definitiva, quindi CONTROLLATE SEMPRE, prima delle Vostre azioni di sostegno, se l'Organizzazione che intendete sostenere non abbia, nel corso del tempo, scelto di operare diversamente oppure sia stata privata di tale titolo.
Potete informarVi in ogni momento presso la locale Agenzia delle Entrate, o telefonando al 117, la Guardia di Finanza.